IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, recante «Disposizioni  per
la delegificazione di norme e per la semplificazione di  procedimenti
amministrativi»; 
  Vista  la  legge  8  agosto  1991,  n.  264,  recante   «Disciplina
dell'attivita'  di  consulenza  per  la  circolazione  dei  mezzi  di
trasporto»; 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
codice della strada»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  2001,
n. 474, recante «Regolamento di semplificazione del  procedimento  di
autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli»; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
20 novembre 2003, n. 374,  recante  «Regolamento  recante  disciplina
delle  modalita'  per  il  rilascio,  la   revoca   ed   il   rinnovo
dell'autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli, ai  sensi
dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
24 novembre 2001, n. 474»; 
  Visto  il  decreto-legge  10  settembre  2021,  n.   121,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di investimenti  e  sicurezza  delle
infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale,  per  la
funzionalita' del Ministero delle infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili,  del  Consiglio  superiore   dei   lavori   pubblici   e
dell'Agenzia nazionale  per  la  sicurezza  delle  ferrovie  e  delle
infrastrutture   stradali   e    autostradali»,    convertito,    con
modificazioni,  dalla  legge  9  novembre  2021,  n.   156,   e,   in
particolare, l'articolo 1, commi 3 e 4; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 17 luglio 2023; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 agosto 2023; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 27 novembre 2023; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con i  Ministri
delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno, della giustizia e
dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al decreto del  Presidente  della  Repubblica  24  novembre
                            2001, n. 474 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001,  n.
474 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1: 
      1) al comma 1, l'alinea e' sostituito dal seguente: 
        «1.  L'autorizzazione   alla   circolazione   di   prova   e'
rilasciata, per la circolazione su strada per  le  esigenze  previste
dall'articolo  1,  comma  3,  primo  periodo,  del  decreto-legge  10
settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge  9
novembre 2021, n. 156, esclusivamente ai seguenti soggetti:»; 
      2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        «1-bis. Il numero massimo di autorizzazioni alla circolazione
di prova che possono essere  rilasciate,  commisurato  al  numero  di
dipendenti  occupati  nonche'  al   numero   di   collaboratori   che
partecipano stabilmente all'attivita' di impresa  sulla  base  di  un
contratto di agenzia di durata non inferiore a  dodici  mesi,  e'  in
rapporto   di   una   autorizzazione   ogni   cinque   dipendenti   e
collaboratori, nell'insieme considerati, e per un totale  complessivo
non superiore a cento autorizzazioni. Se il numero  di  dipendenti  e
collaboratori e' inferiore a cinque, e' comunque rilasciata una  sola
autorizzazione. Gli istituti universitari  e  gli  enti  pubblici  di
ricerca che conducono sperimentazioni su veicoli possono ottenere  il
rilascio fino a un massimo di cinque autorizzazioni a prescindere dal
numero di dipendenti e di collaboratori impiegati.»; 
      3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2. L'autorizzazione alla circolazione di prova e' rilasciata
dall'Ufficio Motorizzazione Civile, anche per il tramite dei soggetti
esercenti attivita' di consulenza per la circolazione  dei  mezzi  di
trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n.  264,  secondo  quanto
previsto  dal  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti 20 novembre 2003, n.  374.  Ai  fini  del  rilascio  o  del
rinnovo dell'autorizzazione, il richiedente e'  tenuto  a  comprovare
l'effettivo esercizio dell'attivita' richiesta, a norma del comma  1,
per il conseguimento dell'autorizzazione e il  numero  di  dipendenti
occupati e il numero di  collaboratori  che  partecipano  stabilmente
all'attivita' di impresa, secondo quanto stabilito  al  comma  1-bis.
L'autorizzazione ha validita' annuale e non  e'  rinnovabile  decorsi
sei mesi dalla sua scadenza. Il titolare restituisce l'autorizzazione
e la relativa targa entro dieci giorni dal termine di  cui  al  terzo
periodo, decorsi inutilmente i quali l'Ufficio Motorizzazione  Civile
comunica la mancata restituzione  ai  competenti  organi  di  polizia
stradale per il ritiro dell'autorizzazione  e  della  targa.  Non  e'
consentita  la  circolazione  su  strada  con   autorizzazione   alla
circolazione di prova scaduta di validita'.»; 
      4) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
        «2-bis. L'autorizzazione alla circolazione di prova e' sempre
revocata dall'Ufficio Motorizzazione Civile  quando  vengono  meno  i
presupposti in  base  ai  quali  e'  stata  rilasciata.  Il  titolare
restituisce l'autorizzazione e la relativa targa entro  dieci  giorni
dalla notifica del provvedimento di  revoca,  decorsi  inutilmente  i
quali   l'Ufficio   Motorizzazione   Civile   comunica   la   mancata
restituzione ai competenti organi di polizia stradale per  il  ritiro
dell'autorizzazione e della targa. Non e' consentita la  circolazione
su strada con autorizzazione alla circolazione di prova revocata.»; 
      5) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        «3. I procedimenti  di  rilascio,  di  rinnovo  e  di  revoca
dell'autorizzazione  alla  circolazione   di   prova   sono   gestiti
esclusivamente in via  telematica,  secondo  le  modalita'  stabilite
dalla Direzione generale per la motorizzazione e  per  i  servizi  ai
cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione  entro
quattro  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della   presente
disposizione.»; 
      6) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
        «4. La titolarita' dell'autorizzazione alla  circolazione  di
prova e' personale e non e' cedibile.  L'autorizzazione  puo'  essere
utilizzata esclusivamente per la circolazione su  strada  nell'ambito
del territorio italiano, salvo accordi di reciprocita' tra  lo  Stato
italiano ed altri Stati, di un solo veicolo per volta ed e' tenuta  a
bordo  dello  stesso.   Sul   veicolo   e'   presente   il   titolare
dell'autorizzazione medesima ovvero uno dei soggetti di cui al  comma
1-bis, munito di apposita delega, o un dipendente,  anch'esso  munito
di apposita delega, di societa' controllata  o  collegata,  ai  sensi
dell'articolo 2359 del  codice  civile,  che  abbia  un  rapporto  di
collaborazione funzionale con il titolare dell'autorizzazione.»; 
    b) all'articolo 2, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      «2-bis. Quando la targa di prova e'  collocata  su  un  veicolo
gia' immatricolato, deve essere posizionata  nella  parte  posteriore
del mezzo in modo ben visibile e  tale  da  non  oscurare  o  rendere
illeggibile la targa di immatricolazione o, quando previsto, la targa
ripetitrice che, in ogni caso, durante la circolazione di  prova  non
possono essere rimosse.». 
    c) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 3 (Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione
dell'autorizzazione alla circolazione di prova e della targa).  -  1.
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'autorizzazione
o della  targa,  il  titolare  della  stessa  ne  fa  denuncia  entro
quarantotto ore agli  organi  di  Polizia,  che  rilasciano  ricevuta
dell'avvenuta presentazione della medesima denuncia. 
      2.  Il  titolare,  su  presentazione  della  ricevuta  di  resa
denuncia, chiede il rilascio  di  una  nuova  autorizzazione,  previa
restituzione  della  targa  relativa  alla  autorizzazione  smarrita,
sottratta o distrutta. 
      3. In caso di deterioramento dell'autorizzazione,  il  titolare
chiede il rilascio di una nuova  autorizzazione  e,  contestualmente,
restituisce quella deteriorata unitamente alla relativa targa. 
      4. In caso di  smarrimento,  sottrazione  o  distruzione  della
targa, su presentazione della ricevuta di resa denuncia, il  titolare
chiede il rilascio di una nuova autorizzazione,  previa  restituzione
di quella relativa alla targa smarrita, sottratta o distrutta. 
      5. In caso di deterioramento della targa, il titolare chiede il
rilascio di una nuova autorizzazione, previa restituzione della targa
deteriorata e della relativa autorizzazione. 
      6. La targa deteriorata e quella relativa  alla  autorizzazione
smarrita, sottratta, distrutta o deteriorata, ovvero l'autorizzazione
deteriorata  e  quella  relativa  alla  targa   smarrita,   sottratta
distrutta o deteriorata, sono restituite  all'Ufficio  Motorizzazione
Civile o ad uno dei soggetti esercenti attivita' di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991,
n. 264, per la relativa distruzione. Il titolare che, successivamente
alla  richiesta  di  cui  ai  commi  2  e  4,  rientra  in   possesso
dell'autorizzazione o della targa smarrita o sottratta, provvede alla
sua restituzione all'Ufficio  Motorizzazione  Civile  o  al  soggetto
esercente l'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi  di
trasporto per la relativa distruzione.». 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dal
          ministero competente per materia ai sensi dell'articolo 10,
          commi 2 e 3,  del  testo  unico  delle  disposizioni  sulla
          promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti  del
          Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
          della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              - Si riporta il comma 2 dell'articolo 17 della legge 23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri),
          pubblicata nella Gazz. Uff.  12  settembre  1988,  n.  214,
          S.O.: 
                «2. Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti (35)  per  la  disciplina  delle  materie,  non
          coperte  da  riserva  assoluta  di  legge  prevista   dalla
          Costituzione, per  le  quali  le  leggi  della  Repubblica,
          autorizzando l'esercizio della potesta'  regolamentare  del
          Governo, determinano le norme  generali  regolatrici  della
          materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con
          effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.». 
              -  La  legge  24  novembre  2000,  n.   340,   recante:
          «Disposizioni per la delegificazione  di  norme  e  per  la
          semplificazione   di   procedimenti   amministrativi»    e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24  novembre  2000,  n.
          275. 
              - La legge 8 agosto 1991, n. 264, recante:  «Disciplina
          dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei  mezzi
          di trasporto» e' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  21
          agosto 1991, n. 195. 
              - Il  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,
          recante: «Nuovo codice della strada»  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, S.O. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   24
          novembre   2001,   n.   474,   recante:   «Regolamento   di
          semplificazione del  procedimento  di  autorizzazione  alla
          circolazione di prova  dei  veicoli»  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 2002, n. 25. 
              - Il decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti  20  novembre  2003,  n.  374,   concernente   il
          regolamento  recante  disciplina  delle  modalita'  per  il
          rilascio, la revoca ed il rinnovo dell'autorizzazione  alla
          circolazione di prova dei veicoli, ai  sensi  dell'articolo
          1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica  24
          novembre  2001,  n.  474,  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale14 gennaio 2004, n. 10. 
              - Si riportano i  commi  3  e  4  dell'articolo  1  del
          decreto-legge  10  settembre  2021,  n.  121  (Disposizioni
          urgenti  in  materia  di  investimenti  e  sicurezza  delle
          infrastrutture,  dei   trasporti   e   della   circolazione
          stradale,  per  la  funzionalita'   del   Ministero   delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio
          superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale  per
          la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali
          e autostradali), convertito, con modificazioni, dalla legge
          9 novembre 2021, n. 156: 
                «3. L'autorizzazione alla circolazione  di  prova  di
          cui  all'articolo  1  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, puo' essere utilizzata
          per la circolazione su strada dei veicoli non immatricolati
          e di quelli gia' muniti della carta di circolazione di  cui
          agli articoli 93, 110 e  114  del  decreto  legislativo  30
          aprile 1992, n. 285 o del certificato  di  circolazione  di
          cui all'articolo 97 del predetto decreto legislativo, anche
          in deroga  agli  obblighi  previsti  dall'articolo  80  del
          decreto legislativo n. 285 del 1992, qualora detti  veicoli
          circolino su strada per esigenze connesse a prove tecniche,
          sperimentali o costruttive, dimostrazioni o  trasferimenti,
          anche per ragioni di vendita o  di  allestimento.  Ai  fini
          della circolazione di cui al primo periodo, resta  comunque
          fermo l'obbligo di  copertura  assicurativa  da  parte  del
          titolare dell'autorizzazione alla circolazione di prova, ai
          sensi   delle   vigenti   disposizioni   in   materia    di
          responsabilita' civile verso terzi. Dei danni cagionati dal
          veicolo in circolazione di prova,  anche  se  munito  della
          carta o del certificato di circolazione, risponde,  ove  ne
          ricorrano i presupposti, l'assicuratore dell'autorizzazione
          alla circolazione di prova. 
                4. Entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  si
          provvede all'aggiornamento del decreto del Presidente della
          Repubblica 24 novembre 2001,  n.  474,  anche  al  fine  di
          stabilire  le   condizioni   e   il   numero   massimo   di
          autorizzazioni alla circolazione di prova  rilasciabili  ad
          ogni titolare in ragione del tipo di attivita' esercitata e
          del numero di addetti.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli articoli 1 e 2  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 24  novembre  2001,
          n. 474, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 1 (Autorizzazione alla circolazione di  prova).
          -  1.  L'autorizzazione  alla  circolazione  di  prova   e'
          rilasciata, per la circolazione su strada per  le  esigenze
          previste dall'articolo  1,  comma  3,  primo  periodo,  del
          decreto-legge 10 settembre 2021, n.  121,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  9  novembre  2021,  n.   156,
          esclusivamente ai seguenti soggetti: 
                  a) le fabbriche costruttrici di veicoli a motore  e
          di  rimorchi,   i   loro   rappresentanti,   concessionari,
          commissionari  e  agenti   di   vendita,   i   commercianti
          autorizzati di tali veicoli, ivi comprese  le  aziende  che
          esercitano attivita' di trasferimento su strada di  veicoli
          non ancora immatricolati da o verso aree  di  stoccaggio  e
          per tragitti non superiori a 100  chilometri,  nonche'  gli
          istituti universitari e gli  enti  pubblici  e  privati  di
          ricerca che conducono sperimentazioni su veicoli; 
                  b) le fabbriche costruttrici di  carrozzerie  e  di
          pneumatici; 
                  c)  le  fabbriche   costruttrici   di   sistemi   o
          dispositivi di equipaggiamento di veicoli  a  motore  e  di
          rimorchi,  qualora  l'applicazione  di   tali   sistemi   o
          dispositivi costituisca motivo di aggiornamento della carta
          di circolazione ai sensi dell'articolo 236 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,  n.  495,  e
          successive   modificazioni,    i    loro    rappresentanti,
          concessionari,  commissionari  e  agenti  di   vendita,   i
          commercianti autorizzati  di  veicoli  allestiti  con  tali
          sistemi o dispositivi di equipaggiamento; 
                  d) gli esercenti di officine di  riparazione  e  di
          trasformazione, anche per proprio conto. 
                  1-bis. Il numero  massimo  di  autorizzazioni  alla
          circolazione  di  prova  che  possono  essere   rilasciate,
          commisurato al numero di  dipendenti  occupati  nonche'  al
          numero  di  collaboratori   che   partecipano   stabilmente
          all'attivita' di impresa sulla  base  di  un  contratto  di
          agenzia di durata  non  inferiore  a  dodici  mesi,  e'  in
          rapporto di una autorizzazione  ogni  cinque  dipendenti  e
          collaboratori, nell'insieme considerati, e  per  un  totale
          complessivo non superiore a  cento  autorizzazioni.  Se  il
          numero di dipendenti e collaboratori e' inferiore a cinque,
          e'  comunque  rilasciata  una  sola   autorizzazione.   Gli
          istituti universitari e gli enti pubblici  di  ricerca  che
          conducono sperimentazioni su veicoli  possono  ottenere  il
          rilascio fino a  un  massimo  di  cinque  autorizzazioni  a
          prescindere dal numero di  dipendenti  e  di  collaboratori
          impiegati. 
                2. L'autorizzazione alla  circolazione  di  prova  e'
          rilasciata dall'Ufficio Motorizzazione Civile, anche per il
          tramite dei soggetti esercenti attivita' di consulenza  per
          la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8
          agosto 1991, n. 264, secondo quanto  previsto  dal  decreto
          del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  20
          novembre 2003, n. 374. Ai fini del rilascio o  del  rinnovo
          dell'autorizzazione, il richiedente e' tenuto a  comprovare
          l'effettivo esercizio dell'attivita' richiesta, a norma del
          comma 1, per  il  conseguimento  dell'autorizzazione  e  il
          numero di dipendenti occupati e il numero di  collaboratori
          che  partecipano  stabilmente  all'attivita'  di   impresa,
          secondo quanto stabilito al comma  1-bis.  L'autorizzazione
          ha validita' annuale e non e' rinnovabile decorsi sei  mesi
          dalla    sua    scadenza.    Il    titolare     restituisce
          l'autorizzazione e la relativa targa entro dieci giorni dal
          termine di cui al  terzo  periodo,  decorsi  inutilmente  i
          quali l'Ufficio Motorizzazione Civile comunica  la  mancata
          restituzione ai competenti organi di polizia  stradale  per
          il  ritiro  dell'autorizzazione  e  della  targa.  Non   e'
          consentita la circolazione  su  strada  con  autorizzazione
          alla circolazione di prova scaduta di validita'. 
                2-bis. L'autorizzazione alla circolazione di prova e'
          sempre revocata dall'Ufficio Motorizzazione  Civile  quando
          vengono meno i  presupposti  in  base  ai  quali  e'  stata
          rilasciata. Il titolare restituisce l'autorizzazione  e  la
          relativa  targa  entro  dieci  giorni  dalla  notifica  del
          provvedimento  di  revoca,  decorsi  inutilmente  i   quali
          l'Ufficio  Motorizzazione  Civile   comunica   la   mancata
          restituzione ai competenti organi di polizia  stradale  per
          il  ritiro  dell'autorizzazione  e  della  targa.  Non   e'
          consentita la circolazione  su  strada  con  autorizzazione
          alla circolazione di prova revocata. 
                3. I procedimenti di rilascio, di rinnovo e di revoca
          dell'autorizzazione alla circolazione di prova sono gestiti
          esclusivamente in  via  telematica,  secondo  le  modalita'
          stabilite dalla Direzione generale per la motorizzazione  e
          per i servizi ai cittadini e alle  imprese  in  materia  di
          trasporti e navigazione entro quattro mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione. 
                4.   La    titolarita'    dell'autorizzazione    alla
          circolazione di prova  e'  personale  e  non  e'  cedibile.
          L'autorizzazione puo' essere utilizzata esclusivamente  per
          la  circolazione  su  strada  nell'ambito  del   territorio
          italiano,  salvo  accordi  di  reciprocita'  tra  lo  Stato
          italiano ed altri Stati, di un solo veicolo per volta ed e'
          tenuta a bordo dello stesso. Sul  veicolo  e'  presente  il
          titolare  dell'autorizzazione  medesima  ovvero   uno   dei
          soggetti di cui al comma 1-bis, munito di apposita  delega,
          o un dipendente, anch'esso munito di  apposita  delega,  di
          societa' controllata o collegata,  ai  sensi  dell'articolo
          2359  del  codice  civile,  che  abbia   un   rapporto   di
          collaborazione     funzionale     con      il      titolare
          dell'autorizzazione. 
                5. A chiunque adibisce un veicolo in circolazione  di
          prova ad uso diverso  si  applicano  le  sanzioni  previste
          dall'articolo 98, commi 3 e 4, del decreto  legislativo  30
          aprile 1992, n. 285.» 
                Art. 2 (Targhe di prova). - 1. Il veicolo che circola
          su strada per le esigenze di cui al comma 1,  dell'articolo
          1, munito dell'autorizzazione,  espone  posteriormente  una
          targa, trasferibile da veicolo a  veicolo  insieme  con  la
          relativa autorizzazione, recante una sequenza di  caratteri
          alfanumerici corrispondente al  numero  dell'autorizzazione
          medesima. Per gli autotreni o autoarticolati, la  targa  e'
          applicata posteriormente al veicolo rimorchiato. In caso di
          omissione, si applicano le sanzioni previste  dall'articolo
          100, comma 13, del decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.
          285. 
              2. Il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti
          puo' affidare, senza oneri per lo Stato, la produzione e la
          distribuzione delle targhe di prova ai  soggetti  esercenti
          attivita' di consulenza per la circolazione  dei  mezzi  di
          trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, che  ne
          facciano richiesta e  che  abbiano  i  requisiti  stabiliti
          dallo stesso Ministero. Il Ministero delle infrastrutture e
          dei   trasporti   provvede    alla    omologazione    delle
          apparecchiature per la produzione delle targhe di prova. E'
          consentito  un  unico  esemplare  della  targa   per   ogni
          autorizzazione. 
              2-bis. Quando la targa di  prova  e'  collocata  su  un
          veicolo gia' immatricolato, deve essere  posizionata  nella
          parte posteriore del mezzo in modo ben visibile e  tale  da
          non  oscurare   o   rendere   illeggibile   la   targa   di
          immatricolazione o, quando previsto, la  targa  ripetitrice
          che, in ogni caso, durante la  circolazione  di  prova  non
          possono essere rimosse. 
              3. La targa e' composta, nell'ordine, da due  caratteri
          alfanumerici, dalla  lettera  «P»  e  da  cinque  caratteri
          alfanumerici. Il fondo della targa e' bianco. Il colore dei
          caratteri  e  della  lettera  «P»  e'  nero.  I   caratteri
          alfanumerici e la  lettera  «P»  sono  realizzati  mediante
          imbutitura profonda 1,4 ± 0,1  millimetri  di  un  supporto
          metallico piano in lamiera di alluminio dello  spessore  di
          1,00   ±   0,05   millimetri   ricoperto    di    pellicola
          retroriflettente autoadesiva. 
              4. Le dimensioni della targa ed il formato dei relativi
          caratteri sono quelli previsti  nella  figura  allegata  al
          presente regolamento. Il modello e'  depositato  presso  il
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
              5. Il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,
          sentito  il  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze,
          determina  con  decreto   l'importo   della   maggiorazione
          prevista  dall'articolo   101,   comma   1,   del   decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  nel  caso  in  cui  la
          targa sia prodotta dai soggetti di cui alla legge 8  agosto
          1991, n. 264».